Art. 538.

Quando occorra di pagare all'estero spese per conto dello Stato o delle varie aziende speciali statali, vi provvede la direzione generale del tesoro (portafoglio) in seguito a motivate richieste delle amministrazioni cui le spese riguardano. Dette richieste devono indicare il modo con cui sarà provveduto al relativo rimborso, il capitale del bilancio dello Stato o dell'azienda, sul quale deve sostenersi la spesa e devono essere corredate dal visto del capo ragioniere dell'amministrazione richiedente, che attesti l'impegno preso sul capitolo.
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