Art. 496.

Le ritenute per debiti verso lo Stato od a favore di terzi per cessioni o per effetto di assegnazioni giudiziali e quelle derivanti da decreti dell'autorità competente per provvedimenti disciplinari a carico di impiegati ed agenti sono computate in meno sugli assegni o sugli ordinativi che si emettono a favore dei creditori della spesa. Per le ritenute derivanti da cessioni o da assegnazioni giudiziali si rilasciano assegni o ordinativi a favore dei cessionari o dei creditori sequestranti.

Per le ritenute in conto debiti verso lo Stato si rilasciano assegni per i quali il versamento in conto entrate dell'importo degli assegni avviene nel modo indicato nell'art. 495 oppure ordinativi che sono direttamente commutati in quietanza di entrata.

L'importo delle ritenute dipendenti da penalità contrattuali o da non prestata cauzione costituisce un'economia di bilancio.

Le somme trattenute sugli stipendi in conseguenza di provvedimenti disciplinari sono devolute all'opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti, salvo diversa destinazione stabilita da disposizioni speciali.
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