Art. 495.

Quando non siano attuati i procedimenti semplificativi di cui all'art. 63 della legge, per l'importo delle ritenute da versare allo Stato, rimaste impegnate sulle aperture di credito in relazione ai pagamenti disposti mediante assegni dei funzionari delegati, questi, alla fine di ogni mese od altro periodo stabilito dai regolamenti e per il mese di giugno, non oltre il giorno 30, emettono assegno complessivo a favore della tesoreria per le ritenute relative agli assegni effettivamente consegnati ai creditori. Dell'assegno complessivo la tesoreria cura la riscossione; e per l'importo di esso rilascia le corrispondenti quietanze di entrata e le rimette al funzionario delegato perché siano unite a giustificazione del proprio rendiconto. Con analogo procedimento sono regolate le ritenute sui pagamenti che il funzionario delegato è autorizzato a fare con le somme prelevate a proprio favore sull'apertura di credito.

La regolazione delle ritenute di cui al presente articolo può anche effettuarsi dai funzionari delegati mediante versamento in contanti.

In questo modo debbono sempre essere regolate le ritenute relative agli assegni consegnati oltre il 30 giugno, al quale effetto il funzionario, non oltre il detto giorno, preleva la somma necessaria con assegno a proprio favore, da imputarsi, ove occorra, sulla quota dell'apertura di credito riservata per i pagamenti a favore di terzi.
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