Art. 497.

Qualora dopo l'introito delle ritenute a norma del precedente art. 494, lettere d) ed e) le tesorerie rilevino essere incorso errore nel computo delle somme per le quali furono spedite le quietanze d'entrata, del maggiore o minore introito tengono conto nel versamento delle ritenute del mese in cui venne constatato l'errore ed a tergo delle quietanze da spedirsi per le medesime ne danno ragione mediante annotazione. Se invece l'errore si verifichi nell'importo delle ritenute conteggiate nei titoli di spesa, si fa la compensazione nel primo dei successivi titoli che sia da emettersi a favore del creditore,dandone ragione nei documenti giustificativi della spesa o nel titolo stesso; altrimenti si provvede, a seconda del caso, o pel ricupero della somma ritenuta in meno o per la restituzione, mediante apposito ordine, della somma ritenuta in più.
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