Art. 442.

La corte dei conti, ricevute le contabilità dei pagamenti e fatte le proprie registrazioni, trasmette gli ordinativi diretti collettivi non interamente estinti alle ragionerie centrali le quali provvedono, nei modi stabiliti dal presente regolamento, alla riduzione degli ordinativi medesimi e li rinviano alla corte dei conti per gli effetti definitivi a favore dei tesorieri. Per le quote degli ordinativi suddetti insoddisfatte e tuttavia dovute, le ragionerie centrali promuovono l'emissione di nuovi ordinativi con imputazione al conto dei residui, purché il credito non sia prescritto o perento agli effetti amministrativi.
Condividi questo contenuto: