Art. 441.

Al 30 giugno le tesorerie allibrano nei registri e comprendono nei loro conti, definitivamente, gli ordinativi diretti collettivi non interamente estinti per le somme realmente pagate, e per le corrispondenti ritenute delle quali si addebitano nei modi prescritti. Essi compilano ed uniscono ad ogni ordinativo una nota nella quale indicano il montare dell'ordinativo stesso, la somma pagata, le quote rimaste da pagare e le cause conosciute o presunte del non eseguito pagamento delle quote medesime.

Le note sono firmate dal tesoriere centrale o dal capo di ciascuna sezione di tesoreria, verificate col riscontro materiale degli ordini corrispondenti e vidimate dal controllore capo, per la tesoreria centrale, e dal capo della delegazione, per la sezione di tesoreria.
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