Art. 443.

Gli ordinativi diretti individuali inestinti, e quelli collettivi interamente insoluti alla chiusura dell'esercizio, emessi sulla competenza dell'esercizio finanziario scaduto col 30 giugno, possono essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purché ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui, a mente dell'art. 276 del presente regolamento. Ugualmente gli ordinativi emessi nell'esercizio in conto residui e non estinti restano validi anche nell'esercizio successivo, variandosene l'imputazione, ad eccezione di quelli emessi giusta il secondo comma dell'articolo precedente. A tal fine, le delegazioni del tesoro per le sezioni di tesoreria, e la direzione generale del tesoro per la tesoreria centrale, col concorso del controllore centrale, la sera del 30 giugno di ogni anno accertano l'esistenza dei suddetti ordinativi; e le delegazioni stesse con la guida dei propri registri accertano pure l'esistenza degli ordinativi presso gli agenti pagatori fuori del capoluogo di provincia. Le delegazioni del tesoro e la direzione generale del tesoro, non più tardi del 5 luglio, compilano e trasmettono alle competenti amministrazioni centrali una nota di tutti i surriferiti ordinativi riguardanti il rispettivo bilancio, indicando in essa il numero, l'esercizio, il capitolo di ciascun ordinativo, il cognome e nome del titolare se l'ordinativo è individuale, il cognome e nome del primo intestato con le parole ed altri, se è collettivo, e la somma totale lorda. Ove sia noto che di taluno degli ordinativi individuali, o di qualche quota dei collettivi non debba altrimenti effettuarsi il pagamento, gli ordini stessi non vengono compresi nella nota suddetta, ma sono restituiti alle ragionerie centrali che ne promuovono l'annullamento o la rinnovazione per la parte dovuta.
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