Art. 440.

Dopo il 31 maggio di ogni anno le amministrazioni centrali non emettono più ordinativi diretti collettivi da imputarsi all'esercizio in corso, eccetto quelli riferibili al pagamento di stipendi ed assegni al personale e quelli commutabili in quietanza di entrata od in vaglia del tesoro. Col 20 giugno le amministrazioni centrali non emettono più ordinativi diretti individuali da imputarsi all'esercizio in scadenza, salvo casi urgenti.

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