Art. 417.

Il tesoriere centrale, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e degli altri agenti, sotto la loro più stretta responsabilità, rifiutano il pagamento di qualunque titolo di spesa che non sia rivestito delle formalità prescritte dalla legge e dal presente regolamento: ed ogniqualvolta contravvengano a questa disposizione sono tenuti a risarcire l'erario delle somme irregolarmente pagate. Per gli assegni, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria è dispensato da qualsiasi indagine per l'accertamento dell'idoneità dei funzionari ordinatori e dell'autenticità delle loro firme e di quelle di controllo, quando queste non siano state ad esso comunicate.
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