Art. 416.

Se un ordinativo per morte del titolare o per qualsiasi altra causa non possa o non debba più essere pagato, viene rinviato all'ufficio che lo ha emesso. Si procede in pari modo quando si scorga che in un ordinativo sia incorso errore. All'annullamento o correzione, secondo ne sia il caso, degli ordinativi anzidetti si provvede in conformità al disposto con gli articoli 292 e 413 del presente regolamento.
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