Art. 418.

Gli ufficiali pagatori confrontano cogli elenchi d'invio i titoli di spesa ricevuti; s'accertano della loro regolarità, e scorgendo un errore qualsiasi si astengono dal pagarli, informandone subito l'ufficio mittente e rinviandogli, quando sia necessario, quelli errati perché siano corretti.
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