Art. 40.

Agli appalti di opere pubbliche, o di lavori o forniture speciali, per la cui esecuzione l'amministrazione ritenga conveniente di giovarsi delle iniziative e dei progetti di provate competenze tecniche, artistiche o scientifiche, può procedersi mediante la forma dell'appalto-concorso di cui all'art. 4 della legge.

Le ragioni di convenienza di cui al precedente comma sono comunicate al consiglio di Stato, nei casi in cui il suo parere sia richiesto, ai termini di legge.
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