Art. 39.

Si può inoltre ricorrere alla licitazione privata, concorrendovi particolari ragioni, che devono sempre essere indicate nel decreto di approvazione del contratto e dimostrate al consiglio di Stato, nel caso che occorra il suo preventivo avviso:

Quando si tratti di spesa che non superi le lire 75.000.000 ovvero di spesa che non superi annualmente lire 15.000.000 e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, sempreché per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto computato il quale si oltrepassino tali limiti;

Numero abrogato dall'art. 12, comma 1, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189;

Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 5.000.000 e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreché non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati;

Per l'acquisto e la macinazione di cereali, per l'acquisto dei viveri, del foraggio, della paglia e del combustibile e per il trasporto dei generi suddetti occorrenti per l'esercito;

Per l'acquisto di cavalli di rimonta;

Per le confezioni e riparazioni di corredo militare;

Per le coltivazioni o fabbricazioni, o forniture a titolo di esperimento;

Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando siano commesse a stabilimenti di opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti.
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