Art. 409.

Gli ordinativi delle due specie, tanto individuali quanto collettivi, hanno un numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio e devono contenere le seguenti indicazioni:

l'esercizio a cui si riferisce la spesa;

il numero e la denominazione del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa;

il cognome, nome e qualità del creditore o dei creditori e di chi per loro fosse legalmente autorizzato a dar quietanza;

l'oggetto preciso della spesa;

la somma da pagare scritta in lettere ed in numeri;

la specificazione dei documenti giustificativi annessivi;

la data dell'emissione; la tesoreria ed il luogo dove deve farsi il pagamento.

Alle competenze che non abbiano carattere di spesa fissa, dovute agli impiegati, sono estese le disposizioni di cui all'art. 383.
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