Art. 408.

Gli ordinativi sono distinti, in modo appariscente, in due specie, a seconda che essi importino effettivo movimento di denaro, ovvero debbano essere estinti: mediante commutazione in quietanza di entrata o di versamento a conto corrente di amministrazioni e gestioni autonome; oppure mediante semplici registrazioni nelle scritture. Gli ordinativi possono anche comprendere più somme da pagarsi ripartitamente a diversi creditori. Per le competenze al personale dello Stato essi possono riferirsi anche a più capitoli.
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