Art. 410.

Gli ordinativi della seconda specie debbono portare, in più, l'indicazione del capitolo o gruppo di capitoli del bilancio dell'entrata e delle somme da imputarsi a ciascun capitolo o gruppo, ovvero del conto corrente di amministrazioni autonome e gestioni a favore delle quali l'importo stesso debba essere versato. Dell'avvenuta emissione della quietanza, o dell'eseguito versamento al conto corrente a seconda dei casi, si deve far menzione in calce all'ordinativo stesso a cura della tesoreria che ha estinto in siffatti modi l'ordinativo e col visto della delegazione del tesoro e del controllore capo.
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