Art. 375.

I sindaci ed i notai sono obbligati di farsi presentare dai pensionati dello Stato i certificati d'iscrizione, di cui sono provvisti giusta il successivo art. 378, e di attestare sotto la loro responsabilità sui certificati di vita l'adempimento delle condizioni alle quali fosse vincolato il godimento della pensione. Devono inoltre confrontare la firma che viene apposta alla loro presenza sul certificato di vita con quella risultante dal certificato d'inscrizione, affine di accertarsi che la prima sia conforme alla seconda.
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