Art. 376.

I certificati di vita pei dimoranti all'estero sono rilasciati dai regi consoli, quando il creditore dimori nello stesso luogo, od altrimenti dall'autorità locale. La firma dell'autorità locale dev'essere riconosciuta dal rappresentante del governo italiano e, quando il pagamento avvenga nel regno, la firma del rappresentante stesso deve essere riconosciuta dal ministero degli affari esteri nel regno, salvo che il certificato di vita sia trasmesso dall'autorità consolare per via ufficiale alla delegazione del tesoro.
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