Art. 374.

I certificati di vita sono rilasciati dal sindaco o da un notaio del luogo dove i creditori hanno domicilio. Essi devono portare il suggello del municipio o del notaio e sono esenti da tassa di bollo ai sensi dell'art. 145 della tariffa annessa al testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, 6 gennaio 1918, n. 135. Ove il certificato di vita sia rilasciato dal sindaco di un comune diverso da quello in cui è fatto, il pagamento deve essere legalizzato dal prefetto o dal sotto-prefetto, salvo che sia trasmesso con lettera d'ufficio dal sindaco all'ufficiale pagatore. Per i pensionati e gli altri assegnatari che si trovino rinchiusi in stabilimenti di beneficenza o di sanità, i certificati di vita sono rilasciati dai rispettivi direttori od amministratori e muniti del visto del sindaco locale. Per quelli rinchiusi in stabilimenti di pena, ma che ciò nonostante conservino il diritto al godimento della pensione o dell'assegno, il certificato di vita viene rilasciato dal direttore dello stabilimento penale e deve contenere la dichiarazione che il detenuto è in attesa di giudizio, oppure che la sentenza per la quale sta scontando la pena non lo priva del godimento della pensione o dell'assegno. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal procuratore del re.
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