Art. 373.

Quando gli impiegati in disponibilità, in aspettativa e in posizione ausiliaria, i pensionati, i danneggiati politici ed in generale coloro che godono assegni vitalizi a carico del bilancio dello Stato o delle amministrazioni autonome da esso dipendenti, non si presentino personalmente per la riscossione delle somme dovute, il rappresentante deve esibire il certificato di esistenza in vita dell'avente diritto. Per gli impiegati in disponibilità che prestano servizio in qualche ufficio governativo, e per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata pensionati, che fossero eventualmente chiamati a prestare servizio presso i corpi ed altri uffici dipendenti dai ministeri della guerra e della marina, basta la nota del capo d'ufficio pel pagamento dell'assegno, conformemente al disposto dell'articolo 390. Gli altri pensionati che prestino servizio presso uffici governativi, qualora si avvalgano della facoltà consentita dall'art. 383, sono esonerati dall'obbligo della presentazione del certificato di vita, che resta sostituito da una dichiarazione di prestato servizio da rilasciarsi dal capo dell'ufficio. Le vedove e le orfane nubili, provviste di pensione di reversibilità, nel rilasciare la quietanza devono firmare una dichiarazione dalla quale risulti che conservano lo stato vedovile o nubile. Se esse non si presentano personalmente, il rappresentante deve esibire un certificato di esistenza in vita con l'annotazione che l'avente diritto conserva lo stato vedovile o nubile. Per la riscossione delle pensioni di cui sia autorizzato il pagamento all'estero deve sempre esibirsi il certificato di vita.
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