Art. 364.

Ogniqualvolta consti ad una delegazione del tesoro che una spesa fissa debba cessare per morte del creditore o per altra causa, essa ne sospende il pagamento, richiamando ed annullando anche gli ordini che fossero stati emessi e non pagati; e rimette con elenco la situazione all'amministrazione centrale rispettiva, la quale provvede alla chiusura con ruolo di variazione che segue il procedimento indicato negli articoli precedenti. Nella situazione deve indicarsi ove sia il caso, la rata da pagarsi agli aventi diritto. Nel computo delle rate i mesi si calcolano tutti di trenta giorni.
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