Art. 363.

Se nei ruoli d'inscrizione ed in quelli di variazioni di spese fisse le delegazioni del tesoro rilevino errori tali da poter essere corretti senza alcun dubbio e che non alterino la somma assegnata, li emendano esse stesse, informandone la competente amministrazione centrale, la quale ne rende avvertita la corte dei conti. Se trattasi invece di errori che diano luogo a dubbi ed incertezze, promuovono dalla competente amministrazione centrale le disposizioni occorrenti, che debbono essere date con altri ruoli di rettificazione, comunicati colle forme stesse prescritte pei ruoli principali e per quelli di variazioni. Ove accada che le delegazioni ricevano ruoli di variazione per diminuzione o cessazione di assegni, con decorrenza anteriore all'ultimo pagamento regolarmente eseguito sulla base del relativo conto corrente e non possano perciò compensare coi pagamenti successivi la rata o maggior somma pagata, ritornano il ruolo di variazione all'amministrazione centrale emittente, affinché provveda alla variazione della decorrenza, come è detto al secondo alinea dell'art. 362 del presente regolamento, ed al ricupero delle somme indebitamente pagate. Avvenendo il caso che l'amministrazione centrale spedisca il ruolo col conto individuale di un pensionato alla delegazione del tesoro ed a questa fosse noto che il titolare dimori in altra provincia, la delegazione medesima rimette il ruolo stesso, con gli elenchi relativi, alla delegazione competente, avvertendone il ministero delle finanze.
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