Art. 365.

Quando per tramutamento di residenza del creditore il pagamento di una spesa fissa, pur rimanendo questa invariata, deve esser fatto per l'avvenire in altra provincia, la delegazione del tesoro chiude il proprio conto corrente e ne rimette una copia autentica all'altra delegazione che deve provvedere agli ulteriori pagamenti, senza che per questi occorra altro ruolo della competente amministrazione centrale. La delegazione del tesoro che chiude il conto corrente ne informa l'amministrazione centrale e la corte dei conti. é fatta eccezione per le indennità di rappresentanza ed altre competenze analoghe il cui importo sia variabile a seconda della sede o dell'ufficio, per le quali debbono bensì chiudersi i conti nel modo suindicato, ma non possono le delegazioni a cui vennero spedite le copie autentiche provvedere agli ulteriori pagamenti senza che prima abbiano ricevuto l'occorrente ruolo di inscrizione o di variazione dalla competente amministrazione centrale. Quando vi sia un conto corrente distinto per dette indennità ed assegni, la prima delegazione provvede alla chiusura di esso senza inviarne copia all'altra delegazione.
Condividi questo contenuto: