Art. 362.

La delegazione del tesoro, ricevuti i ruoli che contengono la iscrizione delle partite e i relativi conti correnti dei singoli creditori, li riunisce secondo i capitoli della spesa della rispettiva amministrazione, ed assegna a ciascun conto il numero progressivo che, oltre quello appostovi dall'amministrazione centrale, il conto medesimo deve prendere nel volume del rispettivo capitolo, fatta eccezione di quelli relativi al debito vitalizio, pei quali il ministero delle finanze assegna una numerazione progressiva per tutte le delegazioni. Le variazioni alle partite per le quali trovansi aperti presso le delegazioni del tesoro i conti correnti, debbono risultare da ruoli di variazione, che debbono essere comunicati nei modi e colle forme stesse prescritte pei ruoli principali. Se la variazione importa un aumento o una diminuzione alla somma da pagare, o mutazione di norme o di condizioni, ne è fatta annotazione nel conto corrente cui si riferisce la variazione. Se questa importa la cessazione della partita, il relativo conto corrente vien chiuso e non può riaprirsi senza un nuovo ruolo di inscrizione. Ai semplici mutamenti nello stato, nella capacità e nella rappresentanza provvedono direttamente le delegazioni del tesoro in base ai documenti ad esse prodotti, senza che occorrano ruoli di variazione.

Per le pensioni di guerra resta in vigore la disposizione contenuta nel regio decreto 8 febbraio 1923, n. 358. Per le variazioni dipendenti da aumenti periodici di stipendio per anzianità di grado non occorre il ruolo di variazione, ma queste si apportano ai ruoli in base alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del foglio d'ordine mensile firmato dal capo del personale, che rende esecutivi gli aumenti stessi.
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