Art. 361.

I ruoli per le pensioni normali sono emessi in due esemplari dal ministero delle finanze in base al decreto della corte dei conti che assegna la pensione. Un esemplare è trasmesso direttamente dal ministero alla delegazione del tesoro per la sua esecuzione e l'altro alla corte dei conti che lo trattiene nei propri atti. Restano ferme le disposizioni speciali per l'emissione dei ruoli di pagamento delle pensioni di guerra.
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