Art. 345.

Le ricevute degli assegni che il funzionario delegato ritiri personalmente dai prenditori o che gli pervengano da altri uffici incaricati della consegna, sono dal funzionario stesso, dopo eseguite le allibrazioni di cui all'art. 342, unite alle matrici degli assegni rispettivi e trasmesse con queste, a corredo dei propri rendiconti.
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