Art. 346.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme prelevate in proprio sui crediti aperti a loro favore.

Essi devono limitare i prelevamenti alle sole somme occorrenti per i pagamenti che non sia possibile disporre mediante assegni a favore dei creditori. Delle somme prelevate non possono fare uso diverso da quello per cui vennero autorizzati ad effettuare il prelevamento e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili. é vietato il deposito da parte di detti funzionari delle somme che rimanessero temporaneamente a loro mani presso banche o istituti. In casi eccezionali ed esclusivamente per i funzionari non residenti nel luogo dove trovasi lo stabilimento presso il quale essi sono accreditati, possono essere autorizzati depositi presso banche od istituti espressamente designati, di concerto con la direzione generale del tesoro, dall'amministrazione dalla quale i funzionari dipendono. Gli interessi realizzati su tali depositi sono versati a favore del bilancio dello Stato. In caso di trasgressione al disposto del precedente comma secondo, ferme tutte le responsabilità conseguenti dagli effettuati depositi di somme senza autorizzazione, il funzionario è passibile di penalità pecuniaria da infliggersi mediante decreto ministeriale e da trattenersi sulle competenze del funzionario, in misura non inferiore al doppio importo degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, i quali restano pure devoluti allo Stato.
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