Art. 344.

Ciascun funzionario delegato redige, giornalmente, un elenco degli assegni da lui emessi descrivendo gli assegni stessi per numero ordinale e per importo netto. Tale elenco è da compilarsi in tre esemplari. Due di questi vengono, insieme ai talloni degli assegni, trasmessi allo stabilimento dell'istituto bancario che deve provvedere al pagamento, il quale ne restituisce uno per ricevuta. Il terzo viene contemporaneamente inviato alla delegazione del tesoro della provincia dove risiede lo stabilimento sopra detto.
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