Art. 326.

La somministrazione di fondi agli enti militari (corpi, istituti e stabilimenti) per le spese di cui all'art. 56, n. 4, della legge, e per le altre previste dai regolamenti speciali, quando non vi si provveda nel modo indicato all'art. 325, si effettua mediante aperture di credito a favore dei consigli di amministrazione degli uffici di contabilità e di revisione presso i comandi di corpo d'armata di cui al regio decreto 19 luglio 1923, n. 1857. I consigli suddetti forniscono di fondi gli enti militari della circoscrizione, o effettuano pagamenti per conto di questi, mediante assegni emessi sulle aperture di credito di cui al comma precedente, giustificando le somme erogate colle dichiarazioni di ricevuta degli enti medesimi. Gli assegni per la somministrazione di fondi agli enti militari da parte dei consigli di amministrazione suddetti, possono essere emessi senza l'indicazione del capitolo. La specificazione delle somme riferibili a ciascun capitolo, e che nel complesso debbono costituire l'ammontare indicato nell'assegno, deve però risultare dalla matrice dell'assegno stesso e dalle dichiarazioni di ricevuta di cui al comma precedente. La somministrazione di fondi agli enti amministrativi dell'aeronautica, per le spese di cui all'art. 56 della legge, si effettua mediante aperture di credito a favore dei responsabili della cassa di riserva degli enti stessi, i quali forniscono di fondi i distaccamenti amministrativi posti alla loro dipendenza o effettuano pagamenti per conto di questi, con le norme di cui ai precedenti commi.
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