Art. 327.

Gli ordini di accreditamento debbono contenere le seguenti indicazioni:

ministero ed ufficio emittente;

esercizio al quale si riferisce l'ordine;

numero e denominazione del capitolo del bilancio;

imputazione ai residui o alla competenza e indicazione, nel primo caso, dell'esercizio al quale la spesa si riferisce;

numero d'ordine progressivo per ciascun capitolo;

stabilimento dell'istituto bancario che deve eseguire l'accreditamento;

oggetto delle spese da effettuarsi dal funzionario;

qualità del funzionario delegato ed, eventualmente, cognome e nome;

ammontare del credito aperto, con l'indicazione del limite di somma entro il quale possono effettuarsi dal funzionario prelevamenti con assegni a proprio favore;

data dell'emissione.

Lo stabilimento dell'istituto sul quale è aperto il credito, nel caso che vengano emessi, da una stessa amministrazione ed anche su capitoli diversi di bilancio, a favore dello stesso funzionario più ordini di accreditamento, apre un unico conto corrente, tenendo nota dei limiti entro i quali, secondo gli ordini di accreditamento, il funzionario può prelevare somme con assegni a proprio favore ed eventualmente con assegni a favore di terzi. Qualora più accreditamenti siano disposti a favore di uno stesso funzionario da diversi ministeri od amministrazioni autonome, lo stabilimento deve tenere conti separati.
Condividi questo contenuto: