Art. 325.

Mediante ordini di accreditamento, i ministri aprono crediti presso gli stabilimenti dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, a favore di funzionari dipendenti, sì civili che militari per porli in grado di provvedere a spese della natura di quelle indicate nell'art. 283 del presente regolamento. Detti ordini vengono emessi colle condizioni e formalità prescritte per tutti gli altri titoli di spesa nel capo I (sezione II) del presente titolo. Gli ordini muniti del visto della corte dei conti, sono da questa trasmessi alla direzione generale del tesoro, con elenco in doppio esemplare, uno dei quali viene ritornato per ricevuta. La direzione generale suddetta trasmette gli ordini stessi, pure con elenco in doppio, agli stabilimenti dell'istituto sui quali essi sono tratti, ed invia contemporaneamente al funzionario delegato l'apposito avviso predisposto ed unito all'ordine dall'amministrazione emittente.
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