Art. 314.

Gli assegni d'importo non superiore alle lire 5000, nette da ritenute e bollo, possono essere spediti direttamente agli intestatari mediante lettera assicurata pel valore massimo di lire 200, con ricevuta di ritorno, quando gli intestatari stessi abbiano richiesto preventivamente l'invio con tale mezzo. In tal caso le spese postali vengono dedotte dall'importo dell'assegno.

L'amministrazione che ha emesso l'assegno, non assume alcuna responsabilità per l'eventuale smarrimento, sottrazione o manomissione e della lettera con la quale l'assegno è spedito, salvi i diritti del destinatario verso l'amministrazione delle poste a norma delle leggi postali e salvo quanto è disposto dall'art. 472 per la procedura di ammortamento. La ricevuta di ritorno della lettera assicurata viene conservata dall'ufficio amministrativo emittente insieme con la ricevuta di spedizione, allegandole alla dichiarazione di ricevuta già predisposta e di cui agli articoli 316 e 317 che, in questo caso, non viene unita all'assegno al momento della sua spedizione. Detti documenti costituiscono la prova dell'avvenuta consegna all'assegno stesso e della estinzione del debito dell'amministrazione.
Condividi questo contenuto: