Art. 315.

Ciascun ufficio amministrativo centrale redige, giornalmente, tanti elenchi quanti sono gli stabilimenti bancari sui quali gli assegni sono tratti, nei quali elenchi descrive per numero ordinale e per importo netto gli assegni pervenutigli a norma del precedente art. 310. Tali elenchi sono da compilarsi in tre originali. Due di questi vengono senza indugio ed insieme ai talloni degli assegni spediti ai diversi stabilimenti suddetti che ne restituiscono uno per ricevuta; il terzo alla delegazione del tesoro della provincia nella cui circoscrizione ciascun stabilimento è compreso. L'ufficio amministrativo centrale, appena in possesso delle ricevute pervenutegli dagli uffici locali o postali ai termini del precedente art. 313, penultimo comma, e prima di allegare le ricevute stesse alle matrici dei corrispondenti assegni, ne compila un elenco riassuntivo, in duplice esemplare, indicandovi il numero ordinale di ogni assegno e la data della consegna di esso. A tale elenco aggiunge analoghe indicazioni per gli assegni da esso direttamente consegnati agli intestatari o spediti loro per posta giusta l'art. 314 (pei quali la data della consegna risulta dalla ricevuta di ritorno) e trasmette, mensilmente, una delle copie di detto elenco alla propria ragioneria e l'altra alla corte dei conti per opportuna conoscenza e perché ciascuno dei detti uffici possa prendere nota della data di consegna nei proprii registri. Alla scadenza del termine di cui all'art. 68 della legge, ciascun ufficio amministrativo compila una nota in doppio esemplare, per ciascun stabilimento bancario, degli assegni non consegnati a tutto il suddetto termine. Un esemplare della nota è rimesso allo stabilimento medesimo perché lo restituisca, corredato dei talloni dei suddetti assegni. dopo aver fatto le necessarie annotazioni nel proprio originale degli elenchi di cui al primo comma del presente articolo: il secondo esemplare è inviato alla predetta delegazione del tesoro perché esegua identiche annotazioni nell'altro originale degli elenchi stessi. Ricevuti di ritorno i talloni ciascun ufficio amministrativo ne cura l'unione ai relativi assegni debitamente annullati, prima che questi siano trasmessi alla direzione generale del tesoro agli effetti dell'art. 306.
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