Art. 313.

Quando, invece, l'intestatario dell'assegno abbia il suo domicilio, reale od eletto, fuori di Roma, ciascun ufficio amministrativo centrale provvede: alla spedizione dell'assegno al dipendente ufficio, o ad un ufficio o ricevitoria postale ovvero ad altro ufficio locale governativo, che deve curarne la consegna; alla contemporanea comunicazione all'intestatario dell'avvenuta spedizione. Ad ogni assegno viene unita la dichiarazione di ricevuta di che al successivo art. 316, compilata dall'ufficio centrale, salvo i casi contemplati dal seguente art. 317. Le dichiarazioni di ricevuta ritirate nella giornata vengono, senza ritardo, ritornate all'ufficio centrale, insieme ad un elenco in doppio esemplare contenente il numero dell'assegno e la data della consegna di esso. Uno degli esemplari del detto elenco deve essere restituito dall'ufficio centrale a quello mittente. Le modalità e le cautele per le spedizioni, così degli assegni come delle ricevute, sono determinate dal ministro delle finanze d'accordo con l'amministrazione delle poste.
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