Art. 312.

Quando l'intestatario dell'assegno abbia il suo domicilio, reale od eletto, in Roma, ciascun ufficio amministrativo centrale allega l'assegno stesso, dopo pervenutogli di ritorno dalla ragioneria, alla matrice e dà avviso dell'esistenza dell'assegno medesimo al detto intestatario. La consegna dell'assegno viene fatta previo ritiro della dichiarazione di ricevuta di che al successivo art. 316 predisposta dall'ufficio amministrativo, salvo il disposto dal seguente art. 317.
Condividi questo contenuto: