Art. 311.

Gli assegni, dopo muniti del visto della ragioneria od anche della corte dei conti, non possono essere annullati, senza il concorso dell'ufficio emittente, e degli uffici che li hanno vistati. Ogni variazione dell'assegno è vietata, tranne che per la indicazione dello stabilimento bancario che deve farne il pagamento, e tale variazione può esser fatta soltanto dall'ufficio amministrativo emittente, munendo la variazione stessa di una legittimazione di conferma firmata dal capo dell'ufficio, che deve dare immediata notizia del cambiamento ai due stabilimenti bancari interessati.
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