Art. 308.

La corte dei conti, trattenuti i documenti uniti agli assegni e restituiti gli altri che fossero stati dati in semplice comunicazione ai sensi dell'art. 291 del presente regolamento, distacca dagli assegni riconosciuti regolari le contromatrici, che trattiene a corredo dei propri atti, e restituisce gli assegni vistati alla ragioneria con un elenco in doppio esemplare, uno dei quali viene reso dalla ragioneria stessa per ricevuta.
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