Art. 307.

Gli assegni emessi sono allibrati dalle rispettive ragionerie, sia distintamente per capitolo di bilancio, sia in apposito registro numerico ordinale e, dopo vistati dal direttore capo delle ragionerie stesse, qualora non occorrano rilievi, vengono trasmessi alla corte dei conti, con un elenco in doppio esemplare, uno dei quali è restituito per ricevuta. Le ragionerie non debbono mai distaccare dagli assegni le annessevi contromatrici.
Condividi questo contenuto: