Art. 309.

Qualora la ragioneria o la corte dei conti dovessero muovere rilievi in merito a spese delle quali siasi disposto il pagamento mediante assegno, questo deve sempre essere, insieme alla contromatrice, restituito all'ufficio mittente allegandolo al rilievo. A seconda dell'esito del rilievo stesso, l'assegno o viene riprodotto per l'ulteriore corso ai termini dei due articoli precedenti, ovvero è, a cura dell'ufficio che lo ha emesso, annullato ed unito alla matrice rispettiva.
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