Art. 306.

I modelli per gli assegni sono, con le opportune cautele, somministrati ai vari uffici amministrativi centrali, incaricati della loro emissione, a cura della direzione generale del tesoro. Presso ciascuno di tali uffici, i modelli stessi debbono essere accuratamente custoditi, insieme agli accessori necessari per la loro scritturazione e perforazione, da funzionari responsabili.

Relativamente alla conservazione di questi modelli si applica l'art. 239 del presente regolamento. Almeno due volte all'anno, e indipendentemente dalle verifiche che possano compiere gli ispettori del tesoro, il capo di ciascun ufficio ha l'obbligo di procedere alla verifica delle quantità dei modelli non adoperati e delle matrici di quelli consunti per accertare se esse corrispondano alle risultanze di apposito registro di carico e scarico che i funzionari medesimi devono tenere con ogni esattezza. Riscontrandosi differenze, il capo dell'ufficio ne riferisce alla direzione generale del tesoro. Alla fine dell'esercizio, i modelli che non siano stati usati e quelli comunque annullati anche perché emessi e non consegnati vengono, dai funzionari sopraddetti e pel tramite del capo dell'ufficio, restituiti secondo le norme stabilite dalla direzione generale del tesoro insieme ad un estratto sintetico redatto in duplice esemplare delle risultanze finali del suindicato registro. La direzione generale del tesoro, riscontrata la corrispondenza della quantità dei modelli resi con quella dell'estratto, restituirà uno degli esemplari di questo al capo dell'ufficio per ricevuta e discarico del funzionario. Con le norme da stabilirsi la direzione generale predetta provvederà alla distruzione dei modelli residuati.
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