Art. 284.

Per le spese indicate ai numeri 2, 3, 6 e 9 del precedente art. 283, l'apertura di credito può farsi solo in quanto l'emissione degli assegni a favore dei creditori, da parte dell'amministrazione centrale, risulti incompatibile con le necessità dei servizi. Siffatta incompatibilità sarà comprovata da decreti motivati del ministro o del capo dell'amministrazione centrale. Per le spese indicate ai detti numeri e per quelle di cui al numero 10, l'importo dell'apertura di credito per ciascun capitolo non può superare le lire 250.000, salvo i maggiori limiti stabiliti da speciali disposizioni di leggi o regolamenti. Per le spese di cui al numero 8 di detto articolo devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura e lavoro.
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