Art. 285.

é in facoltà dell'amministrazione di disporre, per lo stesso oggetto, più aperture di credito a favore dello stesso funzionario, purché l'importo complessivo delle somme non ancora giustificate non superi i limiti stabiliti dall'art. 284. La giustificazione deve risultare dai rendiconti presentati dai funzionari delegati.
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