Art. 283.

Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio, sia in conto residui:

1° spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze;

2° spese da farsi ad economia;

3° spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa; 4° assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e altre spese per il funzionamento dei corpi, istituti e stabilimenti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, servizi di rimonta e acquisto di cavalli stalloni;

5° paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

6° retribuzioni al personale dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

7° somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato:

8° pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori pei quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;

9° spese da farsi in occorrenze straordinarie per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

10° ogni altra spesa per la quale leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati.
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