Art. 262.

Per l'esercizio della vigilanza sulla riscossione delle entrate, demandata alla corte dei conti, le sono forniti periodicamente, in relazione ai termini di cui al secondo comma dell'art. 252, a cura delle ragionerie e delle amministrazioni centrali cui spetta i conti riassuntivi dimostranti per ciascun capitolo del bilancio d'entrata, il debito degli agenti, le rate scadute a carico degli agenti medesimi e degli appaltatori o debitori diretti, le riscossioni fatte dai primi, i versamenti eseguiti nelle tesorerie dagli uni e dagli altri, le somme rimaste da riscuotere e le differenze a debito degli agenti per le somme riscosse e non versate.

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