Art. 263

I crediti dello Stato per entrate che non si siano potute riscuotere entro l'esercizio in cui furono accertate debbono venire classificati in crediti:

la cui riscossione, quantunque ritardata, può considerarsi certa;

pei quali il debitore abbia ottenuta dilazione di pagamento;

incerti perché giudiziariamente controversi;

riconosciuti di dubbia e difficile esazione;

riconosciuti assolutamente inesigibili.

I crediti indicati alle lettere a), b), c) continuano ad essere riportati nella contabilità degli uffici incaricati della loro riscossione, e sono ripresi nei conti annuali fra i residui degli anni precedenti.

I crediti indicati alla lettera d), che malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti non siansi potuti riscuotere, si trasportano, colle forme di cui al seguente art. 264, dalle contabilità ove si trovano in quelle dell'amministrazione del demanio, affinché questa ne curi la riscossione per mezzo dei proprii agenti.

I crediti di cui alla lettera e) si eliminano dalle scritture degli uffici che li hanno in carico, colle forme stabilite nei successivi articoli 265 e 266.
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