Art. 261.

Le ragionerie delle amministrazioni centrali e la direzione generale del tesoro per le proprie entrate, adempiuti gli esami e le scritturazioni prescritte negli articoli precedenti, comunicano alla ragioneria generale i risultati dei conti delle rispettive entrate, per la formazione dei conti riassuntivi ai sensi dell'art. 160. Le forme e i termini per tali comunicazioni sono stabiliti dalla ragioneria generale con apposite istruzioni.
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