Art. 2

L'emissione di mandati aventi effetto definitivo sul bilancio, mediante semplici registrazioni nelle scritture, ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, autorizzata con il regio decreto 22 maggio 1924, n. 786, a partire dal 1° luglio 1924, avrà luogo con le norme stabilite all'art. 411 dell'unito regolamento.
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