Art. 1

E' approvato l'unito regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, visto, d'ordine nostro, dal ministro per le finanze.

Il regolamento stesso entra in vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale del regno fatta eccezione per le disposizioni che riflettono l'esecuzione degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o che comunque ne dipendano, le quali sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 1925, in quanto non siano compatibili con le attuali forme dei titoli di spesa.

Con le stesse decorrenze restano abrogate le corrispondenti disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, e successive variazioni.
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