Art. 1.

I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, secondo le norme del codice civile.

Per i beni immobili assegnati in servizio governativo a diverse amministrazioni, esclusi gli edifici adibiti ad usi militari, le spese di comune interesse inerenti alla manutenzione e all'uso dell'immobile sono tutte a carico del bilancio del ministero delle finanze.
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