Art. 148.

I conti speciali indicati all'art. 78 della legge devono essere compilati in modo che ne risultino gli effetti economici delle diverse aziende e delle operazioni finanziarie. A tale scopo le amministrazioni competenti tengono ordinate le rispettive scritture in guisa da fornire alla ragioneria generale le notizie e dimostrazioni necessarie, nella forma prescritta dal ministro delle finanze.
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